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Come gestire i rifiuti speciali

Di seguito elenchiamo gli argomenti salienti che tracciano la corretta gestione del rifiuto da parte dell’azienda produttrice.

Quali rifiuti sono soggetti alla normativa? (Definizione di rifiuto)

La definizione normativa di rifiuto in Italia è data dall’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, cosiddetto testo unico ambientale: “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” dove per detentore si intende il soggetto che ce l’ha in carico. Non si intende quindi solo un soggetto che produce inizialmente il bene, ma anche chi avendolo in carico (ad esempio per il fatto di averlo acquistato da terzi) decida di disfarsene, quindi lo avvii ad operazioni di smaltimento o recupero.

 

Il registro di carico e scarico rifiuti

D.LGS 152/2006, ART. 190

I produttori di rifiuti hanno l’obbligo di tenere un Registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto, le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione.

I registri integrati con i formulari (di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti) sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.

Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Hanno l’obbligo di tenere il registro anche quei produttori che, non avendo più di dieci dipendenti, sono invece esonerati dalla presentazione del MUD. Sono esonerati dal MUD:

  • Gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i rispetti vi rifiuti non pericolosi (meglio individuate tramite il richiamo all’art. 212, comma 8);
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno meno di dieci dipendenti.

Dette esenzioni si estendono anche all’obbligo del registro c/s eccetto che per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d) e) g): tali soggetti (per quei rifiuti) sono comunque obbligati a tenere e compilare il registro anche se non superano i dieci dipendenti. Ciò significa che I PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI NON SONO ESONERATI DAL REGISTRO C/S.  

 

Il deposito temporaneo dei rifiuti (presso il luogo in cui sono prodotti)

D.LGS 152/2006, ART. 183

  • Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose in essi contenute
  • Dovrà essere evitata la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi di cui all’allegato G alla parte IV del DLGS 152/06 DDG Regione Lombardia n. 36 del 7/01/1998
  • Le AREE utilizzate per il deposito temporaneo devono essere adeguatamente contrassegnate e delimitate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti;
  • I contenitori dei rifiuti devono essere contrassegnati con etichette riportanti le principali informazioni utilizzate per la compilazione del formulario (CER, DESCRIZIONE);
  • La capacità del bacino di contenimento del serbatoio fuori terra deve essere pari all’intero volume del serbatoio;
  • Qualora più serbatoi condividono lo stesso bacino la capacità di quest’ultimo deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi.

 

I tempi entro i quali devono essere avviati allo smaltimento

D.LGS 152/2006, ART. 183 L’accumulo di rifiuti presso il luogo in cui sono prodotti è definito dalla normativa deposito temporaneo.

  • opzione 1. il produttore può avviare i rifiuti a recupero/smaltimento ogni 3 mesi dalla produzione indipendentemente dalla quantità prodotta (anche superiore alle 20 mc).
  • opzione 2. Il produttore può avviare i rifiuti a recupero/smaltimento entro massimo un anno dalla produzione se le quantità è inferiore a 20 metri cubi per rifiuti non pericolosi e 10 mc per rifiuti pericolosi, il limite temporale di 1 anno dalla data di produzione (annotata sul registro di carico/scarico) è il massimo consentito in assoluto anche su quantitativi minimi di rifiuti.

Quando va fatta l’analisi del rifiuto?

L’analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all’atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.

Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere ad effettuare una nuova analisi.

 

Quando e come li posso trasportare senza ricorrere ad una ditta esterna?

Trasporto conto proprio

Ex articolo 212 comma 8 D.lgs 152/2006 e S.M.I.

La disciplina dell`iscrizione all’Albo per l’attività di trasporto dei propri rifiuti autoprodotti è contenuta nel comma 8 dell’articolo 212 del D.lgs. 152/2006.
L’iscrizione si inquadra nella categoria 2bis del D.M. 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera b).

Iscrizione

Sono tenuti all’iscrizione le imprese e gli enti:

  • produttori iniziali* di rifiuti non pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto;
  • produttori iniziali* di rifiuti pericolosi che ne effettuano la raccolta e il trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno

a condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l’attività professionale di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

consulta i dettagli sul sito dell’ALBO GESTORI AMBIENTALI

Sistri

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