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CIRCOLARE AMBIENTALE N.03/2022

OGGETTO : OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER TUTTI GLI SPEDITORI DI MERCI E RIFIUTI PERICOLOSI ENTRO IL 31/12/2022

Gentile Cliente,

con la presente si informa che entro il 31.12.2022 tutte le imprese che effettuano “SPEDIZIONI” di merci pericolosi oppure di rifiuti pericolosi sottoposti alla normativa ADR per quanto concerne il trasporto, a prescindere dai quantitativi spediti, hanno l’obbligo di nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose su strada (Consulente ADR).

L’obbligo di nomina del Consulente è prescritto nel paragrafo 1.8.3. dell’ADR :

1.8.3 Consulente per la sicurezza

1.8.3.1 Ogni Impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati “consulenti”, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

Si precisa che tale disposizione si applica a qualunque tipologia di spedizioni (merci e/o rifiuti), a prescindere dal quantitativo.

In forza di ciò anche chi spedisce merci in regime di esenzione parziale (1.1.3.6 ADR) o totale (Limited Quantity) è obbligato entro il 31.12.2022 a nominare un Consulente ADR.

Si evidenzia infine che la sanzione amministrativa per la mancata nomina del Consulente ADR è compresa tra € 6.000 e € 36.000 per ogni anno di inadempimento accertato.

Il nostro ufficio monitorerà le prossime pubblicazioni su quanto sopra e tempestivamente Vi informeremo sulle decisioni finali, nonché eventuali modifiche per tale adempimento.

Rimanendo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

T.S.E  Srl