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CHIARIMENTO MINISTERIALE -ESENZIONE NOMINA ADR

Diamo seguito alla ns. circolare n. 3  in merito all’obbligatorietà della nomina del consulente ADR.

Come auspicato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  è intervenuto in data 21/12/12022  , chiarendo  che  restano in essere le esenzioni ,disciplinate dal    decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14/11/2000 n.A26 , anche alla nuova figura definita “ speditore” ( e produttore) che si trova nelle medesime condizioni previste nelle circolari stesse, ovvero:

Le esenzioni valgono per le imprese che fanno un massimo di 24 operazioni all’anno e non più di 3 operazioni in un mese, oppure un totale non superiore a 180 tonnellate in un anno.

E’ evidente quindi che sussiste l’obbligatorietà della nomina del consulente ADR per tutte le aziende che non si trovano nella situazione sopra evidenziata e quindi ogni singola situazione andrà valutata per stabilire se risulta applicabile qualche tipo di esenzione.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti .